LOGO DRONET
 Home | Chi siamo | Convegni | News & Comunicazioni | Pubblicazioni | Newsletter | Video Gallery   
informazioni perinformazioni per studenti e giovani informazioni per genitori e insegnantiinformazioni per operatori delle tossicodipendenze
mail to   feed rss

SOSTANZE D'ABUSO: ALCOL¶GRAFO_ORDINE=3

ALCOL: LEGISLAZIONE

Bevande alcoliche
La legge quadro (L. 125 del 30/03/2001) su alcol e problemi alcolcorrelati stabilisce che si può definire bevanda alcolica ogni prodotto che contiene alcol con gradazione superiore a 1,2 gradi. Secondo la legge, quindi, è possibile definire analcolica una bevanda che abbia una quantità di alcol inferiore a questo valore (ad esempio alcune birre analcoliche).

Alcolemia
Con il termine “alcolemia” si intende la concentrazione di alcol presente in un litro di sangue. Viene misurata in grammi per litro, e il limite massimo di alcol consentito per poter mettersi alla guida di un veicolo è fissato a 0,5 g/litro.
L’effetto massimo dell’alcol viene raggiunto tra i 30 e i 90 minuti dopo aver bevuto, e dipende da diversi fattori:

  • la modalità di assunzione;
  • la gradazione alcolica della bevanda;
  • il peso e la costituzione fisica; una persona magra ha una quantità di sangue minore e quindi la concentrazione di alcol è superiore;
  • il sesso: la donna, rispetto all’uomo, fa più fatica a metabolizzare l’alcol e ha meno liquidi corporei;
  • l’età: sia i minori di 18 anni che gli anziani hanno una ridotta capacità di metabolizzare l’alcol;
  • l’etnia: alcune popolazioni sono più vulnerabili agli effetti dell’alcol;
  • salute del fegato: se il nostro fegato è già ammalato o affaticato a causa dell’assunzione contemporanea di farmaci, è meno efficiente nel suo lavoro di metabolismo dell’alcol.

BEVANDAQUANTITA'GRADAZIONEALCOLEMIA (g/l)
M
(70 Kg)
F
(55 Kg)
Birra
Alcolpop's
1 lattina (330 ml)
1 birra media (500 ml)
1 bottiglia (275 ml)
0,26
0,40
0,22
0,39
0,60
0,33
Vino1 bicchiere (125 ml)
2 bicchieri (1/4 ml)
11°0,22
0,44
0,33
0,66
Super
Alcolico
1 misura stand. (40 ml)
2 misure stand.(80 ml)
40°0,26
0,52
0,39
0,78

Alcol e guida (D.L. 3 agosto 2007 n. 117) Il Codice della Strada sancisce il divieto di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stabilendo il limite di alcolemia a 0,5 grammi/litro.


SANZIONI:
  • Chiunque guidi in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
    • con l’ammenda da 500 a 2.000 euro e l’arresto fino a un mese, qualora sia accertata un’alcolemia compresa tra 0,5 e 0,8 g/litro, e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
    • con l’ammenda da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a tre mesi con la pena accessoria dello svolgimento di un’attività sociale gratuita e continuativa per 6 mesi, qualora si accertata un’alcolemia compresa tra 0,8 e 1,5 g/litro, e consegue la sospensione della patente da 6 mesi a un anno;
    • con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto fino a 6 mesi, qualora sia accertata un’alcolemia superiore a 1,5 g/litro, e consegue la sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni.
  • Alla sospensione della patente segue l’obbligo, da parte del conducente, di sottoporsi a visita medica presso la Commissione Medica Provinciale Patenti entro 60 giorni, scaduti i quali il prefetto può disporre la sospensione della patente fino all’esito della visita medica.
ACCERTAMENTO:
  • L’accertamento del tasso alcolemico viene eseguito nel caso vi sia il sospetto di guida in stato di ebbrezza.
  • Se il conducente rifiuta di sottoporsi ad accertamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 a 10.000 euro.
MODALITA’ DI ACCERTAMENTO:
  • L’analisi del tasso alcolemico del sangue può essere rilevata in maniera indiretta, ossia misurando la concentrazione di alcol nell’aria espirata. Se la concentrazione di alcol corrisponde o supera 0.5 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. In caso di test positivo la rivelazione deve essere ripetuta ad un intervallo di tempo di 5 minuti.
Somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente
Il gestore di un esercizio pubblico il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore di sedici anni, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità è punito con l’arresto fino a un anno.
Se dal fatto deriva ubriachezza la pena viene aumentata, fino a comportare la sospensione dell’esercizio.

Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza
Chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno. Qualora il colpevole sia esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi e bevande, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio.

approfondimenti per operatori

copertina scheda
Pubblicazione a cura di:

dott. Gian Paolo Brunetto
dott.ssa Diana Candio
dott. Davide Filippini
dott.ssa Monica Zermiani


Dipartimento delle Dipendenze
Azienda ULSS 20 Verona
Programma Regionale sulle Dipendenze, Regione del Veneto.
Direttore scientifico: dott. Giovanni Serpelloni
download: ALCOL.pdf



Primo Piano

Dipartimento Politiche Antidroga
Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Prevention Strategy and Policy Makers (IT, EN, FRA, ESP, ARAB, RUS)
- Principi generali della posizione italiana contro l’uso di droghe (IT, EN)
- Accordo di collaborazione scientifica Italia-USA (IT, EN)
- Dichiarazione DPA collaborazioni scientifiche internazionali (IT, EN)

banner Progetto Comuni Italia

 

Vocabolari
VOCABOLARI

- Alcohol and drug terms - WHO
- Terminology & information - UNODC

 


Oggi i giornali parlano di droga





Home | FAQ's | Site Map | Credits | Help | Informativa sull'utiizzo dei cookie | RSS feed rss
N N D Network Nazionale sulle Dipendenze